Accesso civico semplice

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L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

L’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 disciplina questa nuova fattispecie - strettamente connessa ai principi di trasparenza e pubblicità che sottendono alla norma - precisando che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle amministrazioni pubbliche (e anche alle società per azioni in controllo pubblico) di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nei casi in cui sia stata omessa tale pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

L’istanza può essere validamente presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio competente a riceverla.  La richiesta inviata con fax o posta deve essere sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all’impiegato che la riceve mostrando tale documento.

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (Codice dell’Amministrazione Digitale). L’istanza, inviata per via telematica, è valida, ad esempio, se:

  • sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  • trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d’identità;
  • sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;
  • etc.

Il Responsabile Trasparenza, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a far pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente, i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il Responsabile Trasparenza entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il Responsabile Trasparenza indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede come sopra specificato entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.

A fronte dell’inerzia o del rifiuto da parte del RPCT di AMT o del Titolare del Potere Sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, si ritiene possa proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o esperire, se ne ricorre la competenza, il rimedio amministrativo del ricorso al difensore civico.

Il Responsabile della Trasparenza di AMT è Fabio Della Casa come da nomina del 23/06/2023. I suoi recapiti sono:

Il Titolare del Potere Sostitutivo è la Responsabile della Funzione Comunicazione e Media (CEM). I suoi recapiti sono:

 

Modulo accesso civico semplice RPCT

Modulo accesso civico semplice titolare potere sostitutivo

 

Informativa Accesso Civico Semplice