Accesso civico generalizzato

La sezione è in fase di aggiornamento

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni (o anche società per azioni in controllo pubblico), senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla pubblica amministrazione (o anche dalla Società per azioni in controllo pubblico) per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Poiché il testo del decreto trasparenza dispone che “l’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”, si ritiene non ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni AMT dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

L’identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

  • agli uffici di AMT che detengono i dati, le informazioni o i documenti (tramite inoltro presso la Segreteria di Direzione e di quella di altra Funzione di Primo Riporto aziendale nella quale si trova incardinato l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti);
  • alla Segreteria Generale di AMT:
    via Montaldo 2, 16137 Genova
    amt.spa@pec.amt.genova.it
  • all’ufficio Relazioni con i Clienti (RCL):
    servizioclienti@amt.genova.it 

L’istanza può essere validamente presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio competente a riceverla.  La richiesta inviata con fax o posta deve essere sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all’impiegato che la riceve mostrando tale documento.

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (Codice dell’Amministrazione Digitale). L’istanza, inviata per via telematica, è valida, ad esempio, se:

  • sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  • trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d’identità;
  • sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;
  • etc.

AMT è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici di AMT per presentare una motivata opposizione. Decorso tale termine, AMT provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, AMT ne dà comunicazione al controinteressato ed al richiedente e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. All’uopo, al fine di evitare contestazioni, viene stabilito che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati ad AMT ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AMT. Tale Responsabile decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Il Responsabile della Trasparenza di AMT è Fabio Della Casa come da nomina del 23/06/2023. I suoi recapiti sono:

Il Titolare del Potere Sostitutivo è la Responsabile della Funzione Comunicazione e Media (CEM). I suoi recapiti sono:

Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, AMT individua la Funzione Comunicazione e Media (CEM) di AMT, come l’ufficio eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame.

Avverso la decisione di AMT o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del suo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può esperire, se ne ricorre la competenza, il rimedio amministrativo del ricorso al difensore civico e proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Lo stesso si ritiene si possa fare in caso di loro inerzia.

 

Modulo accesso civico generalizzato

Modulo riesame accesso civico generalizzato

Modulo opposizione accesso civico generalizzato

Modulo controinteressato riesame accesso civico generalizzato

 

Informativa Accesso Civico Generalizzato