Regolamento linee provinciali

Il regolamento di viaggio disciplina l’accesso ai servizi di trasporto pubblico provinciale, favorisce la convivenza civile fra i passeggeri, la sicurezza del viaggio e la collaborazione fra cittadini e autisti.

I passeggeri sono tenuti a rispettare le presenti norme e le prescrizioni esposte sulle vetture e devono attenersi alle indicazioni e disposizioni di AMT spa e del suo personale, in ottemperanza alla disciplina normativa prevista e alle disposizioni emanate dall’Azienda.

ARTICOLO 1
Titoli di viaggio
I passeggeri sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo integro per la durata del viaggio e ad esibirlo su richiesta del personale di servizio, anche dopo la discesa dal mezzo in prossimità delle fermate.
Il titolo di viaggio deve essere mostrato al conducente alla salita in vettura. Il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio può acquistarlo dal conducente a tariffa maggiorata.
Titoli soggetti a convalida
All’inizio del viaggio il passeggero deve convalidare il titolo di viaggio inserendolo correttamente nelle apposite obliteratrici e accertare la regolare stampigliatura della timbratura nello spazio dedicato alla convalida. Convalide parziali, non leggibili o effettuate al di fuori dello spazio previsto all’interno del titolo di viaggio sono da ritenersi errate.
Il passeggero deve segnalare immediatamente al conducente convalide errate e l’eventuale irregolare o mancato funzionamento dell’obliteratrice. In tal caso, la convalida del titolo di viaggio viene effettuata direttamente dal conducente. Il titolo di viaggio convalidato è personale e non cedibile a terzi.
Abbonamenti nominativi e titoli preferenziali
Il titolare di abbonamento mensile o annuale o di altro titolo preferenziale deve essere sempre in possesso di un valido documento di riconoscimento corredato di fotografia da esibire al personale di servizio unitamente al titolo di viaggio.

ARTICOLO 2
Esenzioni
Ogni passeggero in possesso di regolare titolo di viaggio può far viaggiare con se gratuitamente un minore di altezza inferiore al metro e quindici centimetri.

ARTICOLO 3
Trasporto animali
Il passeggero può trasportare un cane al guinzaglio e munito di museruola o altro animale domestico di piccola dimensione chiuso in apposito trasportino, purché non rechi disturbo agli altri passeggeri e sempre che la disponibilità della vettura lo consenta. Per ogni animale dovrà essere convalidato un titolo di viaggio a tariffa ordinaria valido per la tratta interessata.
Il passeggero è responsabile dell’animale ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno causato a persone, mezzi o cose. I cani accompagnatori di ciechi sono trasportati gratuitamente.

ARTICOLO 4
Passeggeri con disabilità in carrozzina e trasporto passeggini per bambini
È ammesso il trasporto di persone diversamente abili dotate di carrozzina sui soli mezzi attrezzati e nei limiti del numero di carrozzine previste a bordo dalla carta di circolazione della vettura. La salita e la discesa della carrozzina è consentita solo sulle fermate idonee.
È ammesso il trasporto di passeggini per bambini purché chiusi o ancorati ai sostegni nelle postazioni contrassegnate da apposito logo sui mezzi attrezzati.
Il passeggero con disabilità in carrozzina ha precedenza nell’utilizzo della postazione suddetta rispetto al passeggino per bambini.

ARTICOLO 5
Trasporto bagagli
Il passeggero può trasportare gratuitamente un solo bagaglio personale che non ecceda le dimensioni di cm. 50x30x25. È parimenti ammesso il trasporto gratuito di uno zaino contenente materiale scolastico da parte dello studente. Tali tipologie di bagaglio devono essere custodite a cura e responsabilità del passeggero, senza che rechino disturbo agli altri viaggiatori e in modo da non occupare posti a sedere o nel corridoio.
Ulteriori bagagli non rientranti nei casi sopra descritti possono essere trasportati, solo in caso di spazio apposito disponibile in vettura, dietro al pagamento di idoneo titolo di viaggio.

ARTICOLO 6
Interruzioni o ritardi di servizio
In caso di interruzioni del viaggio o ritardi dipendenti da causa di forza maggiore non è ammesso alcun rimborso da parte dell’Azienda al passeggero trasportato.

ARTICOLO 7
Obblighi e divieti
Il passeggero può effettuare la salita o la discesa dal mezzo solo in prossimità delle fermate. Le fermate sono a richiesta, è quindi necessario un tempestivo preavviso da parte del passeggero: a bordo utilizzando gli appositi pulsanti
a terra segnalando le proprie intenzioni in modo ben visibile, con un chiaro gesto della mano.
Il passeggero è tenuto a mantenere a bordo un comportamento corretto a tutela della propria e dell’altrui incolumità. Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente, è vietato: salire o scendere da parti diverse della vettura da quelle indicate, salire o scendere quando la vettura è in movimento o fuori fermata;
salire a vettura completa e in ogni caso quando è stata attivata la chiusura delle porte;
salire in vettura in stato di ebbrezza, in stato di alterazione anche per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, affetti da malattie contagiose, indecentemente vestiti o comunque in condizioni per cui si possa arrecare danno o disturbo agli altri viaggiatori;
occupare più di un posto a sedere;
viaggiare appoggiato alla porta di salita/discesa, ingombrare i passaggi o le porte, sporgersi in tutto o in parte dai finestrini della vettura;
salvo il caso di emergenze o pericolo, l’azionamento di dispositivi di allarme e i comandi per l’apertura di emergenza delle porte del mezzo, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza presente a bordo e come tale evidenziato;
distrarre il conducente dalle sue mansioni;
fumare a bordo delle vetture anche sigarette elettroniche;
insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti o apparecchiature della vettura;
gettare oggetti dalla vettura (reato punibile penalmente);
portare armi (ad eccezione delle forze dell’ordine), materiali esplosivi o infiammabili, oggetti comunque pericolosi o che possono danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture o per qualsiasi ragione risultare molesti;
azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare o in altro modo disturbare i viaggiatori;
sollecitare questue o elemosine a bordo, svolgere attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell’Azienda.
Il passeggero sarà ritenuto responsabile per danni arrecati alle vetture o a terzi in caso di inosservanza delle norme di cui sopra e sanzionato secondo le norme di legge in vigore.

ARTICOLO 8
Accertamento e contestazione delle violazioni
I verificatori di titolo di viaggio, durante l’espletamento delle loro funzioni, rivestono la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa e Pubblico Ufficiale. Pertanto i passeggeri sono tenuti durante il controllo ad esibire il titolo di viaggio, a dichiarare le proprie generalità con il supporto di valido documento di identità. L’eventuale rifiuto a fornire le generalità o la dichiarazione di false generalità sono puniti a norma di legge.
Chiunque viaggi su un mezzo di trasporto pubblico locale sprovvisto di un regolare titolo di viaggio, conformemente a quanto specificato dall’art. 1 e 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti gli obblighi e i divieti sopraindicati, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa. La contestazione della violazione commessa da minore/incapace è notificata al responsabile degli stessi.
E’ ammessa l’oblazione della sanzione in misura minimale nelle mani dell’agente accertante.
Il passeggero trovato in possesso di titolo di viaggio contraffatto è passibile di denuncia per truffa. Il passeggero che interrompa per proprie finalità un servizio di trasporto pubblico locale è passibile di denuncia per interruzione di pubblico servizio.